Con la sentenza n. 459/3/15 la Commissione Tributaria di Vicenza ha sottolineato l’esclusione degli interessi passivi da ogni obbligo di valutazione di inerenza ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa.
Il caso sottoposto alla Commissione era quello di una Società che distribuiva dividendi ai soci, i quali sottoscrivevano un prestito obbligazionario emesso dalla Società stessa; veniva quindi contestata dall’Ufficio l’antieconomicità dell’operazione e di conseguenza la deducibilità degli interessi passivi per difetto di inerenza.
La Commissione ha tuttavia negato l’applicabilità dell’articolo 109 comma 5 del TUIR (“principio di inerenza”) agli oneri finanziari, e ha ribadito, al contrario, l’assoggettamento esclusivo degli interessi passivi all’articolo 96 del TUIR, quale unico criterio di riferimento per la valutazione della deducibilità o meno degli stessi. Scartata quindi l’applicabilità dell’articolo 109 comma 5, che esplicitamente cita “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale”, i quali “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”, gli interessi passivi rimangono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per la parte eccedente, nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione.
La sentenza della Commissione Tributaria conferma quindi un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza e più volte affermato dalla Cassazione